Diritto penale fallimentare
Il diritto penale fallimentare disciplina le responsabilità penali connesse alla crisi dell’impresa, all’insolvenza e all’apertura delle procedure concorsuali. Sebbene l’espressione “reati fallimentari” continui a essere comunemente utilizzata nella prassi professionale e nella ricerca giuridica, la materia è oggi regolata dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, introdotto dal decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, che ha sostituito il termine “fallimento” con quello di “liquidazione giudiziale”. Il diritto penale fallimentare comprende, pertanto, i reati commessi dall’imprenditore sottoposto a liquidazione giudiziale, dagli amministratori e dagli altri esponenti delle società, nonché le ulteriori fattispecie connesse al concordato preventivo, agli accordi di ristrutturazione dei debiti e agli strumenti di regolazione della crisi.
Lo Studio Legale Pozzi – Castronovo presta consulenza e assistenza nel campo del diritto penale fallimentare, affiancando imprenditori, amministratori, direttori generali, sindaci, liquidatori, professionisti e altri soggetti coinvolti in indagini e procedimenti penali relativi alla crisi d’impresa. L’attività difensiva richiede una ricostruzione approfondita della situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell’impresa, delle cause dell’insolvenza, delle operazioni compiute dagli organi societari e del loro eventuale rapporto con il pregiudizio arrecato ai creditori.
La crisi aziendale e l’insuccesso dell’attività imprenditoriale non costituiscono, di per sé, un fatto penalmente rilevante. L’esercizio dell’impresa comporta necessariamente l’assunzione di rischi e può condurre a risultati economici negativi anche quando le decisioni siano state adottate in buona fede, sulla base delle informazioni disponibili e secondo criteri di ragionevolezza imprenditoriale. Il compito della difesa consiste, quindi, nel distinguere le scelte gestorie sfavorevoli, gli errori di valutazione e le irregolarità meramente civilistiche dalle condotte che presentino effettivamente gli elementi oggettivi e soggettivi richiesti dalle fattispecie penali previste dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza.
Tra i principali reati fallimentari assume rilievo la bancarotta fraudolenta, che può manifestarsi attraverso condotte incidenti sul patrimonio dell’impresa, sulla documentazione contabile o sulla parità di trattamento dei creditori. La bancarotta fraudolenta patrimoniale riguarda, in particolare, le ipotesi di distrazione, occultamento, dissimulazione, distruzione o dissipazione dei beni dell’imprenditore, nonché l’esposizione o il riconoscimento di passività inesistenti allo scopo di pregiudicare i creditori. La corretta qualificazione della condotta richiede di verificare la destinazione attribuita ai beni o alle risorse finanziarie, l’esistenza di una giustificazione economica dell’operazione, il vantaggio eventualmente conseguito da soggetti terzi e la concreta incidenza dell’atto sulla garanzia patrimoniale dei creditori.
La nozione di distrazione può comprendere operazioni tra loro profondamente diverse, quali trasferimenti di denaro, cessioni di beni, rinunce a crediti, pagamenti privi di giustificazione, operazioni infragruppo, concessione di garanzie o assunzione di obbligazioni estranee all’interesse della società. Non ogni diminuzione patrimoniale integra, tuttavia, una bancarotta fraudolenta. È necessario ricostruire la funzione economica dell’operazione, il momento nel quale è stata compiuta, le condizioni dell’impresa, l’eventuale esistenza di una controprestazione e la consapevolezza dell’agente in ordine alla destinazione dei beni e agli effetti dell’atto sul patrimonio sociale.
Particolare complessità presentano le contestazioni relative ai rapporti tra società appartenenti al medesimo gruppo. Un trasferimento di risorse o un’operazione favorevole a un’altra società del gruppo non può essere valutato esclusivamente sulla base dell’interesse complessivo del gruppo, ma deve essere esaminato considerando la posizione della singola società interessata e l’eventuale vantaggio compensativo da essa ricevuto o ragionevolmente prevedibile. La difesa nei procedimenti per bancarotta infragruppo richiede, pertanto, l’analisi dei rapporti partecipativi, dei contratti, dei flussi finanziari, delle ragioni economiche dell’operazione e dei benefici diretti o indiretti concretamente riconducibili alla società successivamente sottoposta a liquidazione giudiziale.
La bancarotta fraudolenta documentale riguarda invece la sottrazione, distruzione o falsificazione dei libri e delle scritture contabili, nonché la loro tenuta in modo tale da impedire la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari. La semplice presenza di irregolarità, lacune o ritardi nella contabilità non consente automaticamente di affermare la sussistenza della fattispecie più grave. Occorre verificare la natura e l’estensione delle anomalie, la possibilità di ricostruire aliunde le operazioni aziendali, il ruolo effettivamente svolto dall’indagato nella tenuta della contabilità e l’elemento psicologico richiesto dalla specifica condotta contestata.
Nei procedimenti per bancarotta documentale assume particolare rilievo la distribuzione delle competenze tra amministratori, uffici amministrativi, consulenti esterni e professionisti incaricati della gestione contabile. L’affidamento della contabilità a soggetti terzi non esclude necessariamente i doveri propri dell’amministratore, ma impone di accertare se questi disponesse concretamente della documentazione, fosse consapevole delle irregolarità e avesse esercitato i poteri di controllo connessi alla propria funzione. Analogamente, nei casi di successione nella carica, occorre individuare il periodo al quale si riferiscono le irregolarità e verificare la concreta possibilità, per il nuovo amministratore, di acquisire e ricostruire la documentazione pregressa.
La bancarotta preferenziale ricorre quando, in presenza dei presupposti previsti dalla legge, vengono eseguiti pagamenti o simulati titoli di prelazione allo scopo di favorire uno o più creditori a danno degli altri. La fattispecie tutela la parità di trattamento della massa creditoria e richiede una valutazione particolarmente attenta della finalità perseguita dall’agente. Non ogni pagamento eseguito in una situazione di difficoltà economica assume carattere preferenziale, soprattutto quando esso risponda all’esigenza di preservare la continuità aziendale, acquisire forniture indispensabili o evitare un pregiudizio maggiore per il patrimonio sociale. La difesa deve quindi ricostruire le ragioni del pagamento, il contesto nel quale è stato disposto e il risultato che l’amministratore intendeva conseguire.
Il diritto penale fallimentare comprende anche la bancarotta semplice, che riguarda condotte caratterizzate da una gestione gravemente imprudente del patrimonio, dall’aggravamento del dissesto, dal ritardo colpevole nell’accesso alla procedura o dalla mancata o irregolare tenuta delle scritture contabili nei termini previsti dalla legge. La distinzione tra bancarotta fraudolenta e bancarotta semplice non dipende soltanto dalla gravità delle conseguenze economiche, ma dalla struttura della condotta e dall’elemento soggettivo richiesto dalla specifica fattispecie. La corretta qualificazione giuridica del fatto presuppone pertanto un’analisi puntuale delle decisioni gestorie, delle informazioni disponibili al momento della loro adozione e della prevedibilità degli effetti prodotti.
Quando la liquidazione giudiziale riguarda una società, le disposizioni sulla bancarotta possono trovare applicazione nei confronti degli amministratori, dei direttori generali, dei sindaci e dei liquidatori. La responsabilità penale conserva, tuttavia, carattere personale e non può essere desunta dalla sola carica formalmente ricoperta. Per ciascun soggetto devono essere accertati il periodo di effettivo esercizio delle funzioni, i poteri concretamente posseduti, la partecipazione alle operazioni contestate, la conoscenza della situazione aziendale e l’eventuale contributo causale fornito alla realizzazione del fatto.
Lo Studio presta assistenza anche agli amministratori privi di deleghe, ai componenti degli organi di controllo e ai professionisti ai quali venga contestato di avere concorso nei reati commessi dagli esponenti aziendali. In tali procedimenti è necessario verificare se il soggetto fosse a conoscenza di specifici segnali di allarme, se disponesse dei poteri necessari per intervenire e se la condotta omessa o materialmente prestata abbia fornito un contributo effettivo e consapevole alla commissione del reato. La responsabilità non può derivare da una generica posizione di vigilanza, ma deve essere fondata su fatti specifici e individualmente riferibili alla persona sottoposta a indagine.
Ulteriori fattispecie riguardano il ricorso abusivo al credito, la denuncia di creditori inesistenti, l’omessa dichiarazione di beni compresi nell’inventario, l’inosservanza degli obblighi imposti all’imprenditore in liquidazione giudiziale e le condotte illecite poste in essere da creditori o da soggetti estranei alla procedura. Il Codice della crisi disciplina inoltre i fatti commessi nell’ambito del concordato preventivo, degli accordi di ristrutturazione, delle convenzioni di moratoria e delle procedure di sovraindebitamento, nonché il falso nelle attestazioni e nelle relazioni dei professionisti incaricati di certificare la veridicità dei dati aziendali o la fattibilità dei piani.
La posizione del professionista attestatore richiede una valutazione autonoma rispetto a quella dell’imprenditore e degli amministratori. L’eventuale inesattezza delle previsioni contenute in un piano non è sufficiente, da sola, a dimostrare la falsità dell’attestazione. Occorre distinguere i dati aziendali suscettibili di verifica dalle valutazioni prognostiche, accertare le informazioni disponibili al momento dell’incarico, le verifiche concretamente compiute e la consapevolezza del professionista in ordine all’eventuale falsità delle informazioni esposte.
L’accertamento dei reati di bancarotta richiede frequentemente l’esame di un periodo molto anteriore all’apertura della liquidazione giudiziale. Le indagini possono riguardare operazioni compiute quando l’impresa era ancora formalmente operativa e la crisi non si era manifestata in modo evidente. Diventa quindi essenziale ricostruire l’evoluzione temporale dello stato economico e finanziario della società, individuare il momento nel quale sono emersi gli squilibri e verificare quali informazioni fossero effettivamente disponibili agli amministratori. La valutazione compiuta retrospettivamente non può trasformare automaticamente ogni operazione precedente all’insolvenza in una condotta distrattiva o imprudente.
Un ruolo centrale è svolto dalla documentazione contabile, bancaria e societaria. Bilanci, situazioni contabili, estratti conto, verbali degli organi sociali, contratti, corrispondenza aziendale, fatture e flussi finanziari devono essere esaminati unitariamente per ricostruire le operazioni contestate e la loro effettiva incidenza sul patrimonio. Quando necessario, lo Studio coordina l’attività difensiva con consulenti contabili e finanziari, al fine di verificare la ricostruzione del curatore, della polizia giudiziaria o del pubblico ministero e di predisporre un’analisi alternativa supportata da elementi documentali.
L’assistenza nel diritto penale fallimentare può iniziare prima dell’apertura di una procedura concorsuale. Durante una situazione di crisi, le decisioni relative alla prosecuzione dell’attività, alla cessione di beni, ai pagamenti, ai finanziamenti dei soci, alle operazioni infragruppo e all’accesso agli strumenti di regolazione della crisi possono produrre rilevanti conseguenze penali. Una valutazione preventiva consente di verificare la coerenza delle operazioni con l’interesse della società, documentarne le ragioni economiche e preservare gli elementi necessari a dimostrare il processo decisionale seguito dagli organi amministrativi.
Lo Studio Legale Pozzi – Castronovo assiste i propri clienti in tutte le fasi del procedimento per reati fallimentari e bancarotta, dalla presentazione della relazione del curatore e dall’avvio delle indagini preliminari sino all’eventuale applicazione di misure cautelari, al giudizio e alle successive impugnazioni. L’attività comprende l’esame della documentazione acquisita dalla procedura, la partecipazione agli interrogatori, la predisposizione di memorie e consulenze tecniche, lo svolgimento di investigazioni difensive e la tutela nei procedimenti riguardanti sequestri, confische e pene accessorie. L’obiettivo della difesa è ricostruire il reale contesto economico e societario nel quale le operazioni sono state compiute e accertare, per ciascun soggetto coinvolto, l’effettiva sussistenza degli elementi richiesti dalla legge penale.


