Diritto penale tributario
Il diritto penale tributario disciplina le condotte lesive degli interessi erariali alle quali l’ordinamento attribuisce rilevanza penale. La materia si colloca nel punto di intersezione tra diritto penale e diritto tributario e richiede, pertanto, una conoscenza coordinata delle fattispecie incriminatrici, delle regole sulla determinazione dell’imponibile e dell’imposta, dei procedimenti di verifica e accertamento e delle norme che governano il processo penale e il processo tributario. La contestazione di un reato fiscale trae frequentemente origine da una verifica dell’Agenzia delle Entrate o della Guardia di Finanza, ma la rilevanza tributaria di una determinata operazione non comporta automaticamente la sussistenza di una responsabilità penale. Quest’ultima deve essere accertata nel rispetto dei principi di legalità, offensività e colpevolezza, verificando la presenza di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie e, in particolare, dell’elemento soggettivo richiesto dalla legge.
Lo Studio Legale Pozzi – Castronovo presta consulenza e assistenza nel campo del diritto penale tributario, affiancando persone fisiche, imprenditori, amministratori, dirigenti, professionisti e società coinvolti in verifiche fiscali, indagini preliminari e procedimenti penali aventi a oggetto reati tributari. L’attività difensiva viene svolta attraverso l’esame congiunto dei profili penalistici e tributari della vicenda, poiché la corretta impostazione della difesa richiede di ricostruire tanto il fatto materiale contestato quanto la disciplina fiscale applicabile alle operazioni oggetto di accertamento.
Il principale riferimento normativo in materia di reati tributari è costituito dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, che disciplina i delitti relativi alle imposte sui redditi e all’imposta sul valore aggiunto. Lo Studio presta assistenza nei procedimenti riguardanti la dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, la dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, la dichiarazione infedele e l’omessa dichiarazione. La difesa riguarda anche le contestazioni relative all’emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, all’occultamento o alla distruzione delle scritture contabili, all’omesso versamento di ritenute e IVA, all’indebita compensazione e alla sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte.
Nei procedimenti per dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti assume rilievo centrale la verifica dell’effettività delle operazioni documentate, della loro natura oggettivamente o soggettivamente inesistente e della consapevolezza del contribuente circa l’eventuale irregolarità della documentazione utilizzata. L’accertamento non può arrestarsi al dato formale costituito dalla fattura, ma deve estendersi ai rapporti commerciali sottostanti, ai contratti, ai pagamenti, alla movimentazione dei beni, alla concreta esecuzione delle prestazioni e al ruolo svolto dai soggetti intervenuti nell’operazione. La medesima attenzione è richiesta nelle contestazioni relative a operazioni soggettivamente inesistenti, nelle quali occorre distinguere l’eventuale partecipazione consapevole a un meccanismo fraudolento dalla posizione del contribuente che abbia operato nell’ambito di ordinari rapporti commerciali.
Le ipotesi di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici e di dichiarazione infedele richiedono una precisa ricostruzione delle componenti reddituali e degli elementi attivi o passivi indicati nella dichiarazione. La divergenza tra la ricostruzione dell’Amministrazione finanziaria e quella del contribuente può dipendere da differenti interpretazioni della disciplina fiscale, dalla qualificazione giuridica di un’operazione, dalla competenza temporale di un componente reddituale o dalla valutazione di elementi estimativi. In tali situazioni, la difesa nel procedimento penale tributario deve verificare se la contestazione riguardi una condotta fraudolenta o consapevolmente infedele oppure una questione interpretativa, valutativa o contabile non suscettibile, di per sé, di fondare una responsabilità penale.
Lo Studio assiste inoltre amministratori, rappresentanti legali e contribuenti nei procedimenti per omessa dichiarazione, nei quali occorre accertare l’effettiva esistenza dell’obbligo dichiarativo, il soggetto sul quale tale obbligo gravava, l’ammontare dell’imposta eventualmente evasa e la sussistenza del dolo specifico richiesto dalla fattispecie. Particolare attenzione è riservata alle situazioni nelle quali si siano succeduti più amministratori, la gestione della società sia stata esercitata da soggetti diversi da quelli formalmente investiti della carica oppure la documentazione fiscale e contabile non sia stata messa a disposizione del soggetto tenuto alla presentazione della dichiarazione.
Nelle contestazioni per omesso versamento di ritenute o dell’imposta sul valore aggiunto, la valutazione penalistica deve tenere conto delle soglie di punibilità, delle scadenze previste dalla legge, dell’eventuale rateizzazione del debito e delle cause che abbiano impedito l’adempimento. La disciplina vigente attribuisce specifico rilievo anche alle situazioni di crisi di liquidità non transitoria derivanti da circostanze sopravvenute non imputabili all’autore, purché ne ricorrano i presupposti normativi. La mera difficoltà finanziaria non determina automaticamente l’esclusione della responsabilità; occorre ricostruire le cause della crisi, la gestione delle risorse disponibili, i crediti rimasti insoluti, le iniziative adottate per reperire liquidità e l’effettiva impossibilità di far fronte all’obbligazione tributaria.
Una parte rilevante del diritto penale tributario riguarda l’utilizzo in compensazione di crediti non spettanti o inesistenti. La distinzione tra le due categorie assume importanza decisiva ai fini della qualificazione del fatto e deve essere compiuta alla luce della disciplina istitutiva del credito, dei requisiti sostanziali richiesti per il suo riconoscimento e degli adempimenti previsti per il suo utilizzo. Soprattutto quando la spettanza del credito dipende da valutazioni tecniche o da una normativa complessa, è necessario verificare l’eventuale presenza di condizioni di obiettiva incertezza e la reale consapevolezza del contribuente in ordine all’insussistenza dei presupposti dell’agevolazione.
Lo Studio presta difesa anche nei procedimenti concernenti l’occultamento o la distruzione di documenti contabili, fattispecie per la quale non è sufficiente accertare la semplice irregolarità o incompletezza della contabilità. Occorre verificare la condotta concretamente attribuita all’indagato, la possibilità di ricostruire comunque i redditi o il volume d’affari e la finalità perseguita attraverso l’occultamento o la distruzione della documentazione. Analogamente, nei procedimenti per sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, la difesa richiede l’analisi degli atti dispositivi compiuti sul patrimonio del contribuente, della loro effettiva idoneità a pregiudicare la riscossione e della consapevolezza con cui essi sono stati realizzati.
L’intervento dello Studio può avere inizio già durante l’accesso, l’ispezione o la verifica fiscale, quando le dichiarazioni rese, la documentazione consegnata e le osservazioni formulate dal contribuente possono assumere rilievo anche nel successivo procedimento penale. Il coordinamento tra difesa tributaria e difesa penale consente di evitare impostazioni contraddittorie e di valutare preventivamente le conseguenze che l’adesione a una determinata ricostruzione fiscale potrebbe produrre sul piano penale. La strategia deve essere definita tenendo conto dell’autonomia dei due giudizi, ma anche delle reciproche interferenze probatorie e degli effetti che gli atti definitivi e le decisioni pronunciate in una sede possono produrre nell’altra.
Il pagamento del debito tributario, il ravvedimento operoso, l’accertamento con adesione, la conciliazione e la rateizzazione non costituiscono meri aspetti fiscali, ma possono assumere una specifica rilevanza nel procedimento penale tributario. A seconda della fattispecie contestata, del momento in cui interviene l’adempimento e delle condizioni previste dalla legge, l’estinzione del debito può incidere sulla punibilità, sul trattamento sanzionatorio, sull’accesso a determinati riti e sulla valutazione complessiva del fatto. Per questa ragione, ogni decisione relativa alla definizione della posizione con l’Amministrazione finanziaria deve essere esaminata anche alla luce delle sue conseguenze processuali e penali.
Un profilo di particolare importanza è rappresentato dalle misure cautelari reali. Nei procedimenti per reati tributari può essere disposto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca del profitto del reato, anche per equivalente, con effetti immediati sul patrimonio personale dell’indagato e, in determinati casi, sui beni e sulle disponibilità della società. L’attività difensiva riguarda la verifica dei presupposti del sequestro, la corretta determinazione del profitto, l’individuazione dei beni direttamente riferibili al vantaggio economico contestato, il rapporto tra patrimonio sociale e patrimonio personale e l’incidenza di eventuali pagamenti, procedure conciliative o piani di rateizzazione. Lo Studio presta assistenza nelle impugnazioni cautelari e nei procedimenti relativi alla restituzione, riduzione o revoca dei vincoli patrimoniali.
I reati tributari possono inoltre costituire il presupposto della responsabilità amministrativa dell’ente ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. In tali ipotesi, al procedimento nei confronti dell’amministratore o dell’altro autore della condotta può affiancarsi quello riguardante la società nel cui interesse o vantaggio il reato sarebbe stato commesso. La difesa dell’ente richiede di verificare i criteri d’imputazione previsti dalla legge, l’effettiva esistenza di un interesse o vantaggio, l’assetto organizzativo adottato dalla società e l’idoneità del modello di organizzazione, gestione e controllo a prevenire i reati tributari. Lo Studio assiste le società nei procedimenti ex d.lgs. 231/2001 e nella valutazione preventiva dei presidi di controllo relativi ai processi fiscali, contabili e finanziari.
Il diritto penale tributario assume una particolare complessità nelle operazioni transfrontaliere, nei rapporti tra società appartenenti allo stesso gruppo, nelle contestazioni relative alla residenza fiscale, alla stabile organizzazione, ai prezzi di trasferimento, all’interposizione di soggetti e alla detenzione di attività finanziarie o patrimoniali all’estero. In tali vicende, la difesa deve distinguere le legittime scelte organizzative e imprenditoriali dalle condotte simulate o fraudolente, ricostruendo la sostanza economica delle operazioni, le funzioni concretamente esercitate dalle diverse società e le ragioni commerciali sottostanti alla struttura adottata.
L’assistenza dello Studio Legale Pozzi – Castronovo si estende a tutte le fasi del procedimento penale tributario: dalla verifica fiscale alla trasmissione della notizia di reato, dalle indagini preliminari all’eventuale applicazione di misure cautelari personali o patrimoniali, sino al giudizio e alle successive impugnazioni. Quando la natura della contestazione lo richiede, l’attività viene svolta in coordinamento con consulenti contabili e finanziari, al fine di ricostruire le operazioni contestate, verificare i calcoli dell’imposta ritenuta evasa e predisporre una difesa coerente sotto il profilo giuridico, economico e documentale.


