Responsabilità medica e sanitaria
Lo Studio Legale Pozzi-Castronovo presta consulenza e assistenza, in sede stragiudiziale e giudiziale, nelle controversie riguardanti la responsabilità medica e sanitaria, tutelando, secondo la natura dell’incarico, pazienti e familiari che lamentino un danno conseguente a una prestazione sanitaria, nonché medici, professionisti sanitari e strutture pubbliche o private destinatari di richieste risarcitorie o coinvolti in procedimenti civili, penali e disciplinari.
La responsabilità sanitaria costituisce una materia nella quale la valutazione giuridica non può essere separata dall’analisi medico-legale e specialistica del caso: un esito terapeutico sfavorevole, un aggravamento della patologia o l’insorgenza di una complicanza non dimostrano, di per sé, l’esistenza di una condotta colposa, essendo necessario accertare il contenuto della prestazione eseguita, la correttezza del percorso diagnostico e terapeutico, la condotta concretamente esigibile dal professionista, la rilevanza delle condizioni pregresse del paziente e la sussistenza del nesso causale tra l’azione o l’omissione contestata e il danno lamentato.
Per tale ragione, lo Studio procede preliminarmente all’acquisizione e all’esame della documentazione sanitaria, comprese cartelle cliniche, referti diagnostici, verbali operatori, schede anestesiologiche, registri terapeutici, lettere di dimissione, prescrizioni, immagini radiologiche e moduli di consenso informato, coordinando, quando necessario, l’attività giuridica con quella di medici legali e specialisti della disciplina interessata. L’analisi preliminare è diretta a ricostruire cronologicamente il percorso assistenziale, individuare le condotte rilevanti, verificare l’osservanza delle linee guida e delle buone pratiche clinico-assistenziali applicabili al caso concreto e accertare se l’evento dannoso avrebbe potuto essere evitato o contenuto mediante una condotta professionale diversa. Lo Studio assiste nei casi di errore diagnostico, omessa o ritardata diagnosi, scelta terapeutica inadeguata, errore chirurgico, complicanze operatorie non correttamente gestite, danni anestesiologici, errata prescrizione o somministrazione di farmaci, infezioni correlate all’assistenza, carenze nel monitoraggio postoperatorio, ritardi nell’intervento o nel soccorso, insufficiente coordinamento tra i componenti dell’équipe, difetti organizzativi della struttura, malfunzionamento di apparecchiature e dispositivi medici, danni odontoiatrici, ostetrici e neonatali, nonché nelle controversie relative a trattamenti estetici o interventi non necessari.
L’attività riguarda anche la violazione degli obblighi informativi e l’acquisizione del consenso al trattamento sanitario. Il consenso deve essere preceduto da informazioni comprensibili e adeguate in ordine alla natura dell’intervento, alle sue finalità, ai rischi prevedibili, alle possibili complicanze, alle alternative terapeutiche e alle conseguenze del rifiuto. Lo Studio valuta pertanto sia l’eventuale danno alla salute causalmente riconducibile alla prestazione, sia la possibile lesione del diritto all’autodeterminazione derivante dall’omessa, incompleta o inadeguata informazione del paziente, distinguendo i rispettivi presupposti e le differenti conseguenze risarcitorie.
La disciplina della responsabilità civile viene esaminata alla luce della legge 8 marzo 2017, n. 24, che distingue la posizione della struttura sanitaria o sociosanitaria da quella del singolo esercente la professione sanitaria. La struttura pubblica o privata risponde, secondo le regole della responsabilità contrattuale, delle condotte dolose o colpose dei professionisti dei quali si avvale nell’adempimento della prestazione; il professionista sanitario risponde, di regola, ai sensi dell’art. 2043 c.c., salvo che abbia assunto direttamente una specifica obbligazione contrattuale nei confronti del paziente. Tale distinzione incide sul titolo della responsabilità, sulla distribuzione dell’onere probatorio e sui termini di prescrizione e richiede che la domanda sia formulata individuando correttamente i soggetti responsabili, la condotta contestata e il relativo fondamento giuridico. Nei casi in cui dall’evento sanitario siano derivati postumi permanenti o temporanei, lo Studio procede alla valutazione delle diverse componenti del danno risarcibile, comprese le conseguenze biologiche, morali, dinamico-relazionali e patrimoniali, le spese mediche e assistenziali, la perdita o riduzione della capacità lavorativa e, quando ne ricorrano i presupposti, il danno da perdita di possibilità favorevoli. Nei casi di decesso, l’assistenza riguarda anche i danni fatti valere dagli eredi e dai prossimi congiunti, distinguendo le pretese trasmesse iure hereditatis da quelle spettanti iure proprio per la perdita del rapporto parentale e per le ulteriori conseguenze personalmente subite. Prima dell’instaurazione del giudizio, lo Studio cura la formulazione della richiesta risarcitoria, i rapporti con la struttura, il professionista e le rispettive compagnie assicuratrici, l’esame delle eccezioni formulate e la valutazione di eventuali proposte transattive.
L’azione giudiziaria viene preceduta dall’espletamento della condizione di procedibilità prevista dall’art. 8 della legge n. 24/2017, mediante ricorso per consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite ai sensi dell’art. 696-bis c.p.c. oppure attraverso il procedimento di mediazione, secondo la soluzione ritenuta più adeguata alle caratteristiche del caso. La consulenza tecnica preventiva riveste particolare importanza poiché consente di sottoporre anticipatamente al consulente nominato dal giudice le questioni concernenti colpa, causalità, danno e quantificazione, favorendo, quando possibile, una definizione conciliativa della controversia. Lo Studio assiste inoltre medici, professionisti sanitari, componenti dell’équipe e responsabili di strutture nei procedimenti penali per lesioni personali o omicidio colposo connessi all’esercizio dell’attività sanitaria, esaminando la posizione individuale dell’assistito, la concreta ripartizione dei compiti, il rispetto delle linee guida, l’affidamento nell’operato degli altri professionisti, le condizioni organizzative nelle quali la prestazione è stata resa e l’applicabilità della disciplina prevista dall’art. 590-sexies c.p.
La difesa può estendersi ai procedimenti disciplinari davanti agli ordini professionali, alle azioni di rivalsa o di responsabilità amministrativa e ai rapporti con le imprese assicuratrici, compresa la verifica dell’operatività della polizza, delle esclusioni, dei massimali e degli obblighi di denuncia del sinistro. Nell’assistenza alle strutture sanitarie e sociosanitarie, lo Studio affronta anche i profili organizzativi della responsabilità, valutando protocolli interni, procedure per la gestione del rischio clinico, completezza della documentazione, tracciabilità delle decisioni, organizzazione dei turni, adeguatezza delle risorse e corretta gestione del consenso informato. Ogni incarico è preceduto da una valutazione rigorosa della documentazione e della sostenibilità giuridica e medico-legale della posizione, affinché l’iniziativa risarcitoria o la strategia difensiva siano fondate su elementi tecnici verificabili e su una ricostruzione coerente del rapporto causale.


